Art. 5

Test sul capitale impiegato

In vigore dal 14 lug 2021
Test sul capitale impiegato 1.   Il capitale stimato impiegato per lo svolgimento delle attività di cui all’, paragrafo 1, lettera c), è costituito dalla somma di quanto segue: a) il 15 % di ogni posizione netta, lunga o corta, moltiplicato per il prezzo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa; b) il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicato per il prezzo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa. Le posizioni di cui al primo comma sono calcolate in base a tutti i contratti non negoziati in una sede di negoziazione di cui sia parte una persona situata nell’Unione e a qualsiasi altro contratto negoziato in una sede di negoziazione situata nell’Unione durante il relativo periodo contabile annuale di cui all’, paragrafo 2. 2.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), la posizione netta in uno strumento derivato su merci, in una quota di emissioni o in uno strumento derivato sulla stessa nell’Unione è determinata compensando le posizioni lunghe e corte: a) in ogni tipo di contratto di strumenti derivati su merci avente come sottostante una particolare merce, al fine di calcolare la posizione netta per ogni tipo di contratto avente tale merce come sottostante; b) in un contratto su quote di emissioni al fine di calcolare la posizione netta di tale contratto oppure c) in ogni tipo di contratto di strumenti derivati su quote di emissioni al fine di calcolare la posizione netta di ciascun tipo di siffatto contratto. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), le posizioni nette in diversi tipi di contratti aventi la stessa merce come sottostante o in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa quota di emissioni come sottostante possono compensarsi. 3.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), la posizione lorda in uno strumento derivato su merci, in una quota di emissioni o in un contratto derivato sulla stessa è determinata calcolando la somma dei valori assoluti delle posizioni nette per tipo di contratto avente una particolare merce come sottostante, per contratto di quote di emissioni o per tipo di contratto avente una particolare quota di emissioni come sottostante. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), le posizioni nette in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa merce come sottostante o in diversi tipi di contratti di derivati aventi la stessa quota di emissioni come sottostante non possono compensarsi. Il calcolo del capitale stimato non include le posizioni risultanti dalle operazioni di cui all’, paragrafo 4, quarto comma, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE né i contratti in cui la persona del gruppo che ne è parte è autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE o della direttiva 2013/36/UE. 4.   Il capitale impiegato per svolgere l’attività principale del gruppo è costituito dalla somma degli attivi totali del gruppo meno il debito a breve termine iscritto nel bilancio consolidato del gruppo al termine del relativo periodo annuale di calcolo. Ai fini del presente paragrafo, per debito a breve termine si intende un debito con scadenza inferiore a 12 mesi. 5.   I valori risultanti dai calcoli di cui al presente articolo sono denominati in euro.
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