Art. 7

Operazioni di riduzione dei rischi

In vigore dal 14 lug 2021
Operazioni di riduzione dei rischi 1.   Ai fini dell’, paragrafo 4, quarto comma, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, la capacità di un’operazione in strumenti derivati di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale o all’attività di finanziamento della tesoreria è oggettivamente misurabile quando è soddisfatto uno o più dei seguenti criteri: a) l’operazione riduce i rischi derivanti dalla possibile variazione del valore di attivi, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività che la persona o il suo gruppo possiede, produce, fabbrica, trasforma, fornisce, acquista, commercializza, noleggia, vende o assume ovvero che prevede ragionevolmente di possedere, produrre, fabbricare, trasformare, fornire, acquistare, commercializzare, noleggiare, vendere o assumere nel normale svolgimento della sua attività; b) l’operazione copre i rischi derivanti dal possibile impatto indiretto sul valore di attivi, servizi, fattori di produzione, prodotti, materie prime o passività di cui alla lettera a), derivante dalla fluttuazione di tassi di interesse, tassi di inflazione, tassi di cambio o rischio di credito; c) l’operazione costituisce un contratto di copertura in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). 2.   Ai fini del paragrafo 1, un’operazione di riduzione dei rischi, considerata in sé o in combinazione con altri strumenti derivati, è un’operazione per la quale un’entità non finanziaria: a) descrive i seguenti aspetti nelle proprie politiche interne: i) i tipi di contratti di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse inclusi nei portafogli utilizzati per la riduzione dei rischi direttamente legati all’attività commerciale o all’attività di finanziamento della tesoreria e i relativi criteri di ammissibilità; ii) il collegamento tra il portafoglio e i rischi che esso attenua; iii) le misure adottate per garantire che le operazioni riguardanti tali contratti non abbiano altro scopo se non la copertura dei rischi direttamente legati all’attività commerciale o all’attività di finanziamento della tesoreria dell’entità non finanziaria e che qualsiasi operazione avente scopo diverso possa essere identificata chiaramente; b) è in grado di fornire una visione sufficientemente disaggregata dei portafogli in termini di classe di strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse, merce sottostante, orizzonte temporale e altri fattori rilevanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2021:1833:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo