Art. 9
Relazione sull’applicazione
In vigore dal 14 lug 2021
Relazione sull’applicazione
1. Sulla base delle relazioni presentate a norma dell’, paragrafo 1, lettera g), punto vii), e delle statistiche fornite a norma dell’, la Commissione elabora entro il 3 agosto 2023 una relazione sull’applicazione del presente regolamento e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Nella relazione sull’applicazione, la Commissione valuta in particolare:
a)
le condizioni per il trattamento dei dati personali e altri dati di cui all’, paragrafo 1, lettera a) punto ii), e alle lettere b), c) e d);
b)
la proporzionalità della deroga prevista dal presente regolamento, inclusa una valutazione delle statistiche presentate dagli Stati membri a norma dell’;
c)
gli sviluppi dei progressi tecnologici concernenti le attività contemplate nel presente regolamento e la misura in cui essi migliorano l’accuratezza e riducono il numero e il tasso di errori (falsi positivi).
Storico versioni
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