Art. 9

Relazione sull’applicazione

In vigore dal 14 lug 2021
Relazione sull’applicazione 1.   Sulla base delle relazioni presentate a norma dell’, paragrafo 1, lettera g), punto vii), e delle statistiche fornite a norma dell’, la Commissione elabora entro il 3 agosto 2023 una relazione sull’applicazione del presente regolamento e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   Nella relazione sull’applicazione, la Commissione valuta in particolare: a) le condizioni per il trattamento dei dati personali e altri dati di cui all’, paragrafo 1, lettera a) punto ii), e alle lettere b), c) e d); b) la proporzionalità della deroga prevista dal presente regolamento, inclusa una valutazione delle statistiche presentate dagli Stati membri a norma dell’; c) gli sviluppi dei progressi tecnologici concernenti le attività contemplate nel presente regolamento e la misura in cui essi migliorano l’accuratezza e riducono il numero e il tasso di errori (falsi positivi).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1232:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Relazione sull’applicazione (Art. 9 Regolamento (UE) 2021/1232) — Testo vigente | Portale Normativo