Art. 8
Statistiche
In vigore dal 14 lug 2021
Statistiche
1. Entro il 3 agosto 2022 e successivamente con frequenza annuale, gli Stati membri rendono disponibili al pubblico e trasmettono alla Commissione relazioni contenenti statistiche su:
a)
il numero totale di segnalazioni di abusi sessuali online sui minori individuati che sono state presentate dai fornitori e da organizzazioni che agiscono nell’interesse pubblico contro l’abuso sui minori alle autorità di contrasto nazionali competenti, distinguendo, laddove tale informazione sia disponibile, tra il numero assoluto di casi e i casi segnalati più volte e il tipo di fornitore nel cui servizio è stato individuato l’abuso sessuale sui minori online;
b)
il numero di minori identificati mediante azioni a norma dell’, differenziati per genere;
c)
il numero di autori di reati condannati.
2. La Commissione aggrega le statistiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ne tiene conto nel preparare la relazione sull’applicazione, a norma dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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