Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 lug 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero»: un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero quale definito all’, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972; 2) «materiale pedopornografico online»: a) «pedopornografia» quale definita all’, lettera c), della direttiva 2011/93/UE; b) «spettacolo pornografico» quale definito all’, lettera e), della direttiva 2011/93/UE; 3) «adescamento di minori»: qualsiasi condotta intenzionale che costituisce un reato a norma dell’ della direttiva 2011/93/UE; 4) «abusi sessuali online sui minori «: materiale pedopornografico online e adescamento di minori.
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