Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 lug 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero»: un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero quale definito all’, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972;
2)
«materiale pedopornografico online»:
a)
«pedopornografia» quale definita all’, lettera c), della direttiva 2011/93/UE;
b)
«spettacolo pornografico» quale definito all’, lettera e), della direttiva 2011/93/UE;
3)
«adescamento di minori»: qualsiasi condotta intenzionale che costituisce un reato a norma dell’ della direttiva 2011/93/UE;
4)
«abusi sessuali online sui minori «: materiale pedopornografico online e adescamento di minori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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