Art. 8
Autorità competenti
In vigore dal 14 lug 2021
Autorità competenti
Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto del presente regolamento.
Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni variazione relativa alle autorità competenti comunicate a norma dell’, secondo comma, del regolamento (CE) n. 924/2009.
Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.
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