Art. 6
Misure volte a facilitare l’automazione dei pagamenti
In vigore dal 14 lug 2021
Misure volte a facilitare l’automazione dei pagamenti
1. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, all’utilizzatore di servizi di pagamento il numero identificativo di conto di pagamento internazionale (IBAN) dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il codice identificativo d’azienda (BIC) del prestatore di servizi di pagamento.
Inoltre, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento negli estratti conto o in un allegato di tali estratti.
Il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni richieste ai sensi del presente paragrafo all’utilizzatore di servizi di pagamento senza alcun addebito.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell’, paragrafo 1, all’utilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire un pagamento transfrontaliero senza comunicare l’IBAN e, se del caso e conformemente al regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), il relativo BIC del conto di pagamento nell’altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l’utilizzatore dell’importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l’utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.
3. Per qualsiasi fatturazione di beni e servizi nell’Unione, tenendo conto se del caso della natura dell’operazione di pagamento in questione, il fornitore di beni e servizi che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo prestatore di servizi di pagamento.
Storico versioni
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