Art. 18

Banca dati di operatori e gruppi di operatori

In vigore dal 13 lug 2021
Banca dati di operatori e gruppi di operatori L’autorità di controllo o l’organismo di controllo mantiene una banca dati elettronica aggiornata degli operatori e dei gruppi di operatori. Tale banca dati contiene le informazioni seguenti: a) nome e indirizzo degli operatori o dei gruppi di operatori. Nel caso di un gruppo di operatori, la dimensione del gruppo, il nome e l’indirizzo di ogni membro del gruppo; b) informazioni riguardanti l’ambito di applicazione della certificazione, il numero del certificato, lo stato e la validità del certificato; c) lo stato degli operatori o dei gruppi di operatori, se in conversione (compreso il periodo di conversione) o biologico; d) il livello di rischio degli operatori o dei gruppi di operatori a norma dell’; e) in caso di attività di appalto sotto il controllo degli operatori o di gruppi di operatori certificati, nome e indirizzo del terzo o dei terzi appaltatori; f) le coordinate geografiche e la superficie di tutte le unità e i locali di produzione; g) i rapporti d’ispezione e i risultati delle analisi di campionamento, nonché i risultati di qualsiasi altro controllo effettuato, compresi i controlli eseguiti sulle partite; h) non conformità e misure applicate; i) comunicazioni mediante il sistema di cui all’, paragrafo 1; j) le deroghe concesse e i relativi documenti giustificativi conformemente alle prescrizioni del presente regolamento; e k) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo. Le informazioni sono conservate dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo per 5 anni. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo mette tali informazioni a disposizione della Commissione su richiesta.
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