Art. 18
Banca dati di operatori e gruppi di operatori
In vigore dal 13 lug 2021
Banca dati di operatori e gruppi di operatori
L’autorità di controllo o l’organismo di controllo mantiene una banca dati elettronica aggiornata degli operatori e dei gruppi di operatori. Tale banca dati contiene le informazioni seguenti:
a)
nome e indirizzo degli operatori o dei gruppi di operatori. Nel caso di un gruppo di operatori, la dimensione del gruppo, il nome e l’indirizzo di ogni membro del gruppo;
b)
informazioni riguardanti l’ambito di applicazione della certificazione, il numero del certificato, lo stato e la validità del certificato;
c)
lo stato degli operatori o dei gruppi di operatori, se in conversione (compreso il periodo di conversione) o biologico;
d)
il livello di rischio degli operatori o dei gruppi di operatori a norma dell’;
e)
in caso di attività di appalto sotto il controllo degli operatori o di gruppi di operatori certificati, nome e indirizzo del terzo o dei terzi appaltatori;
f)
le coordinate geografiche e la superficie di tutte le unità e i locali di produzione;
g)
i rapporti d’ispezione e i risultati delle analisi di campionamento, nonché i risultati di qualsiasi altro controllo effettuato, compresi i controlli eseguiti sulle partite;
h)
non conformità e misure applicate;
i)
comunicazioni mediante il sistema di cui all’, paragrafo 1;
j)
le deroghe concesse e i relativi documenti giustificativi conformemente alle prescrizioni del presente regolamento; e
k)
ogni altra informazione ritenuta pertinente dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo.
Le informazioni sono conservate dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo per 5 anni. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo mette tali informazioni a disposizione della Commissione su richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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