Art. 33
Norme in materia di partecipazione e diffusione applicabili alle azioni indirette finanziate nell’ambito di Orizzonte Europa
In vigore dal 13 lug 2021
Norme in materia di partecipazione e diffusione applicabili alle azioni indirette finanziate nell’ambito di Orizzonte Europa
1. Il regolamento (UE) 2021/695 si applica alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune nell’ambito di Orizzonte Europa. In conformità a detto regolamento, l’impresa comune è considerata un organismo di finanziamento e provvede a sostenere finanziariamente le azioni indirette di cui all’ dello statuto.
2. Il regolamento (UE) 2021/695 si applica inoltre alle azioni indirette finanziate dai contributi degli Stati partecipanti di cui all’, paragrafo 3, lettera f), dello statuto.
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