Art. 28

Tutela degli interessi finanziari dei membri

In vigore dal 13 lug 2021
Tutela degli interessi finanziari dei membri 1.   L’impresa comune accorda al personale della Commissione e alle altre persone autorizzate dall’impresa comune o dalla Commissione, nonché alla Corte dei conti o, ai fini dell’audit di cui all’, paragrafo 3, alle autorità di audit degli Stati partecipanti, l’accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit. 2.   L’OLAF e l’EPPO possono effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (14) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni, decisioni o contratti finanziati a norma del presente regolamento. 3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall’attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l’impresa comune, la Corte dei conti, l’EPPO, l’OLAF e, ai fini dell’audit di cui all’, paragrafo 3, le autorità di audit degli Stati partecipanti a eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze. 4.   L’impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni. 5.   L’impresa comune aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (16). L’impresa comune adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.
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