Art. 1

Valutazione delle notifiche

In vigore dal 7 lug 2021
Il regolamento delegato (UE) 2016/161 è così modificato: 1) l’articolo 47 è sostituito dal seguente: «Articolo 47 Valutazione delle notifiche Qualora in seguito a una notifica di cui all’articolo 46 la Commissione o uno Stato membro ritenga, sulla base delle vittime o dei ricoveri ospedalieri di persone nell’Unione dovuti a un’esposizione ai medicinali falsificati, che sia necessario agire rapidamente per proteggere la salute pubblica, la Commissione valuta la notifica quanto prima e al più tardi entro 45 giorni.»; 2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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