Art. 1
Valutazione delle notifiche
In vigore dal 7 lug 2021
Il regolamento delegato (UE) 2016/161 è così modificato:
1)
l’articolo 47 è sostituito dal seguente:
«Articolo 47
Valutazione delle notifiche
Qualora in seguito a una notifica di cui all’articolo 46 la Commissione o uno Stato membro ritenga, sulla base delle vittime o dei ricoveri ospedalieri di persone nell’Unione dovuti a un’esposizione ai medicinali falsificati, che sia necessario agire rapidamente per proteggere la salute pubblica, la Commissione valuta la notifica quanto prima e al più tardi entro 45 giorni.»;
2)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2021:1686:oj#art-1