Art. 16
Costi ammissibili
In vigore dal 7 lug 2021
Costi ammissibili
Oltre ai criteri di cui all’articolo 186 del regolamento finanziario, si applicano i criteri seguenti di ammissibilità dei costi:
a)
solo le spese sostenute negli Stati membri sono considerate ammissibili, tranne nel caso in cui il progetto di interesse comune o transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile riguardi il territorio di uno o più paesi terzi di cui all’ o all’, paragrafo 4, del presente regolamento o si riferisca ad acque internazionali e l’azione sia indispensabile ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto;
b)
il costo delle apparecchiature, degli impianti e delle infrastrutture può essere interamente ammissibile quando è trattato come spesa in conto capitale dal beneficiario;
c)
le spese relative all’acquisto di terreni non sono un costo ammissibile, fatta eccezione per i fondi trasferiti dal Fondo di coesione nel settore dei trasporti conformemente all’articolo 64 del regolamento (UE) 2021/1060;
d)
i costi ammissibili non includono l’imposta sul valore aggiunto.
Storico versioni
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