Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2019/818

In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2019/818 Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato: 1) all’articolo 18 è inserito il paragrafo seguente: «1 ter.   Ai fini dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240, il CIR conserva anche, separati logicamente dai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816. I dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816 sono accessibili unicamente secondo le modalità descritte all’articolo 5, paragrafo 7, del medesimo regolamento.»; 2) all’articolo 68 è inserito il paragrafo seguente: «1 ter.   Senza pregiudizio del paragrafo 1 del presente articolo, l’ESP inizia le attività, ai fini delle verifiche automatizzate di cui agli articoli 20 e 23, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c) punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, solo una volta che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88 di tale regolamento.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1151:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo