Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2019/816
In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2019/816
Il regolamento (UE) 2019/816 è così modificato:
1)
all’ è aggiunta la lettera seguente:
«e)
le condizioni alle quali i dati di ECRIS-TCN possono essere utilizzati dall’Unità centrale ETIAS, istituita nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), al fine di sostenere l’obiettivo dell’ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza.
(*) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;"
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni sull’identità dei cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri, allo scopo di individuare gli Stati membri in cui sono state pronunciate tali condanne. Ad eccezione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), le disposizioni del presente regolamento che si applicano ai cittadini di paesi terzi si applicano anche ai cittadini dell’Unione che hanno anche la cittadinanza di un paese terzo e che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri.
Il presente regolamento:
a)
sostiene l’obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008;
b)
sostiene l’obiettivo dell’ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240;
c)
agevola e coadiuva nella corretta identificazione delle persone, in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/818.»;
3)
all’, il punto 6) è sostituito dal seguente:
«6)
«autorità competenti», le autorità centrali, Eurojust, Europol, EPPO, le autorità designate del VIS di cui all’articolo 9 quinquies e all’articolo 22 ter, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 767/2008 e l’unità centrale ETIAS, che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;»;
4)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
alla lettera a), punto iii), il primo trattino è sostituito dal seguente:
«—
numero di identità, o tipo e numero dei documenti di identificazione dell’interessato, compresi i titoli di viaggio, nonché denominazione dell’autorità di rilascio;»;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
un indicatore che segnali, ai fini dei regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) 2018/1240, che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni a norma del diritto nazionale, tra cui il codice dello Stato membro di condanna.»;
b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. gli indicatori e i codici dello Stato membro di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, sono accessibili e consultabili soltanto da:
a)
il sistema centrale del VIS, istituito dall’articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 767/2008, ai fini delle verifiche a norma dell’articolo 7 bis del presente regolamento, in combinato disposto con l’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), o con l’articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 767/2008;
b)
il sistema centrale ETIAS, quale definito all’, paragrafo 1, punto 25) del regolamento (UE) 2018/1240 ai fini delle verifiche a norma dell’articolo 7 ter del presente regolamento, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1240, qualora emergano riscontri positivi in seguito alla verifica automatizzata a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, gli indicatori e il codice dello Stato membro di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono visibili a nessun’altra autorità a eccezione dell’autorità centrale dello Stato membro di condanna che ha creato la registrazione dei dati provvista di indicatore.»;
5)
l’articolo 7, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:
«7. In caso di riscontro positivo il sistema centrale o il CIR trasmette automaticamente all’autorità competente informazioni sugli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e alle corrispondenti informazioni sull’identità. Le informazioni sull’identità sono utilizzate solo per verificare l’identità del cittadino di paese terzo. Il risultato di un’interrogazione del sistema centrale è utilizzato al solo scopo di:
a)
introdurre una richiesta ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI;
b)
introdurre una richiesta di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento;
c)
sostenere l’obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa costituire una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008; oppure
d)
sostenere l’obiettivo dell’ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240.»;
6)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 7 ter
Utilizzo del sistema ECRIS-TCN per le verifiche ETIAS
1. Ai fini dell’esercizio dei compiti conferitile a norma del regolamento (UE) 2018/1240, l’unità centrale ETIAS ha il diritto di accedere e di consultare i dati ECRIS-TCN. Tuttavia l’unità centrale ETIAS ha accesso solo in conformità dell’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, unicamente ai registri di dati ai quali è stato aggiunto un indicatore ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.
I dati di cui al primo comma sono utilizzati solo a scopo di verifica da:
a)
l’unità centrale ETIAS, a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2018/1240; oppure
b)
le unità nazionali ETIAS, a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, ai fini della consultazione dei casellari giudiziali nazionali; il casellario giudiziale nazionale deve essere consultato prima delle valutazioni e delle decisioni di cui all’articolo 26 di tale regolamento e, se del caso, prima delle valutazioni e dei pareri ai sensi dell’articolo 28 di tale regolamento.
2. Il CIR è connesso all’ESP per consentire le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2018/1240.
3. Fatto salvo l’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240, le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b) di detto regolamento consente le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.
Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dell’ESP per confrontare i dati contenuti nell’ETIAS con i dati ECRIS-TCN provvisti di un indicatore ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento e dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1240, utilizzando i dati elencati nella tabella delle corrispondenze di cui all’allegato II del presente regolamento.»;
7)
l’articolo 8, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. Gli indicatori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sono automaticamente rimossi allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o 25 anni dopo la loro creazione, per quanto riguarda le condanne relative a reati di terrorismo, o 15 anni dopo la loro creazione, per quanto riguarda le condanne relative ad altri reati, a seconda di quale evento si verifichi per primo.»;
8)
l’articolo 24, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I dati inseriti nel sistema centrale e nel CIR sono trattati solo per i fini seguenti:
a)
individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi;
b)
sostenere l’obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008; o
c)
sostenere l’obiettivo dell’ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240.
I dati inseriti nel CIR sono inoltre trattati in conformità del regolamento (UE) 2019/818 al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel sistema ECRIS-TCN in conformità del presente regolamento.»;
9)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 31 ter
Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS
Per le consultazioni di cui all’articolo 7 ter del presente regolamento è conservata una registrazione di tutti i trattamenti di dati ECRIS-TCN eseguiti nel CIR e nell’ETIAS, in conformità dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.»;
10)
all’articolo 32, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni mese eu-LISA trasmette alla Commissione statistiche relative alla registrazione, alla conservazione e allo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS-TCN e l’implementazione di riferimento ECRIS, comprese le statistiche relative ai record di dati contenenti un indicatore di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). eu-LISA garantisce che non sia possibile identificare persone fisiche sulla base di tali statistiche. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all’attuazione del presente regolamento.»;
11)
è aggiunto l’allegato seguente:
«ALLEGATO II
Tabella delle corrispondenze
Dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 trasmessi dal sistema centrale ETIAS
Dati corrispondenti ECRIS-TCN di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento con i quali i dati nell’ETIAS debbono essere confrontati
cognome
cognome
cognome alla nascita
nomi precedenti
nome o nomi
nome o nomi
altri nomi (pseudonimi, nomi d’arte, soprannomi)
pseudonimi o alias
data di nascita
data di nascita
luogo di nascita
luogo di nascita (città e paese)
paese di nascita
luogo di nascita (città e paese)
sesso
sesso
attuale cittadinanza
la o le cittadinanze
altre cittadinanze eventuali
la o le cittadinanze
tipo di documento di viaggio
tipo del documento di viaggio dell’interessato
numero del documento di viaggio
numero del documento di viaggio dell’interessato
paese di rilascio del documento di viaggio
autorità di rilascio
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