Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) 2019/818
In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2019/818
Nell’articolo 68 del regolamento (UE) 2019/818 è inserito il paragrafo seguente:
«1 ter. Senza pregiudizio del paragrafo 1 del presente articolo, l’ESP inizia le attività, ai fini delle verifiche automatizzate di cui agli articoli 20 e 23, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c) punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, solo una volta che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88 di tale regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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