Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862
In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862
Il regolamento (UE) 2018/1862 è così modificato:
(1)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 18 ter
Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS
Per ciascun trattamento di dati eseguito nel SIS e nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) conformemente all’articolo 50 ter del presente regolamento è conservato un registro in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;"
(2)
all’articolo 44, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«h)
del trattamento manuale delle domande ETIAS da parte dell’unità nazionale ETIAS a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240.»;
(3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 49 bis
Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati contenuti nel SIS
1. Ai fini dell’esercizio dei compiti ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2018/1240, l’unità centrale ETIAS, istituita nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell’articolo 7 di tale regolamento, ha il diritto di accedere e di consultare i dati SIS conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento. A tale accesso e a tali consultazioni si applica l’articolo 50, paragrafi da 4 a 8, del presente regolamento.
2. Qualora la verifica dell’unità centrale ETIAS conformemente all’articolo 22 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 confermi che i dati registrati in un fascicolo di domanda ETIAS corrispondono a quelli di una segnalazione nel SIS, o qualora dopo tale verifica persistano dubbi, si applicano gli articoli 23, 24 e 26 di tale regolamento.»;
(4)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 50 ter
Interoperabilità con l’ETIAS
1. A partire dalla data dell’entrata in funzione dell’ETIAS, come previsto all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il SIS centrale è connesso all’ESP per consentire le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 23, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e le successive verifiche previste agli articoli 22, 23 e 26 di tale regolamento.
2. Per procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e d) e lettera m), punto i), e all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS, definito all’, paragrafo 1, punto 25), di tale regolamento, usa l’ESP per confrontare i dati di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del medesimo regolamento con quelli contenuti nel SIS, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento.
3. Per procedere alle verifiche di cui all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS usa l’ESP per verificare regolarmente se sia stata cancellata una segnalazione relativa a documenti ufficiali in bianco rubati o a documenti di identità inseriti nel SIS, di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettere k) e l), del presente regolamento, che abbia dato luogo al rifiuto, all’annullamento o alla revoca di un’autorizzazione ai viaggi.
4. Qualora sia inserita nel SIS una nuova segnalazione relativa a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il SIS centrale, a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, trasmette al sistema centrale ETIAS, tramite un trattamento automatizzato e l’ESP, l’informazione relativa a tale segnalazione affinché tale sistema verifichi l’eventuale corrispondenza della nuova segnalazione a un’autorizzazione ai viaggi valida.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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