Art. 25

Assistenza emergenziale

In vigore dal 7 lug 2021
Assistenza emergenziale 1.   Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di situazioni di emergenza debitamente giustificate. In risposta a tali situazioni di emergenza debitamente giustificate, la Commissione può fornire assistenza emergenziale entro i limiti delle risorse disponibili. 2.   L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle le agenzie decentrate. 3.   L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione di cui all’, paragrafo 1, purché sia successivamente stanziata come tale nel programma. Tali finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma dello Stato membro. Il prefinanziamento per l’assistenza emergenziale può ammontare al 95 % del contributo dell’Unione, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. 4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario. 5.   Laddove necessario per realizzare le azioni, l’assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza per tale azione, purché tali spese non siano state sostenute anteriormente al 1o gennaio 2021. 6.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati e per garantire la tempestiva disponibilità di risorse per l’assistenza emergenziale, la Commissione può adottare separatamente una decisione di finanziamento di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario per l’assistenza emergenziale mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. Tale atto resta in vigore per un periodo non superiore a 18 mesi.
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