Art. 5
Modifiche del regolamento (UE) 2019/818
In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2019/818
Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato:
1)
all’, il punto 20 è sostituito dal seguente:
«20)
“autorità designate”: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all’, punto 3 bis), del regolamento (CE) n. 767/2008, all’, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2017/2226, e all’, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240;»;
2)
all’articolo 18 è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. Ai fini degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, il CIR conserva inoltre, separati per logica dai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816. I dati di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816 sono accessibili unicamente nel modo indicato all’, paragrafo 7, di tale regolamento.»;
3)
all’articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:
«1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, unicamente ai fini del trattamento automatizzato di cui agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, l’ESP entra in funzione a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10).
(*10) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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