Art. 18

Disposizioni di attuazione

In vigore dal 24 giu 2021
Disposizioni di attuazione Il Mediatore adotta le disposizioni di attuazione per il presente regolamento, previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea. Tali disposizioni sono conformi al presente regolamento e contengono quanto meno prescrizioni riguardanti: a) i diritti procedurali del denunciante e dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione interessato; b) il ricevimento, il trattamento e l’archiviazione di una denuncia; c) le indagini di propria iniziativa; e d) le indagini di seguito.
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Disposizioni di attuazione (Art. 18 Regolamento (UE) 2021/1163) — Testo vigente | Portale Normativo