Art. 18
Disposizioni di attuazione
In vigore dal 24 giu 2021
Disposizioni di attuazione
Il Mediatore adotta le disposizioni di attuazione per il presente regolamento, previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea. Tali disposizioni sono conformi al presente regolamento e contengono quanto meno prescrizioni riguardanti:
a)
i diritti procedurali del denunciante e dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione interessato;
b)
il ricevimento, il trattamento e l’archiviazione di una denuncia;
c)
le indagini di propria iniziativa; e
d)
le indagini di seguito.
Storico versioni
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