Art. 18 · Disposizioni di attuazione

Art. 18

Disposizioni di attuazione

In vigore dal 24 giu 2021
Disposizioni di attuazione Il Mediatore adotta le disposizioni di attuazione per il presente regolamento, previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea. Tali disposizioni sono conformi al presente regolamento e contengono quanto meno prescrizioni riguardanti: a) i diritti procedurali del denunciante e dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione interessato; b) il ricevimento, il trattamento e l’archiviazione di una denuncia; c) le indagini di propria iniziativa; e d) le indagini di seguito.
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