Art. 118

Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata

In vigore dal 24 giu 2021
Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata 1.   L’autorità di gestione può selezionare un’operazione che consiste nella seconda fase di un’operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti: a) l’operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, presenta due fasi distinguibili sotto l’aspetto finanziario e piste di controllo distinte; b) il costo totale dell’operazione di cui alla lettera a) è superiore a 5 000 000 EUR; c) le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase; d) la seconda fase dell’operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione o del FEAMPA a norma del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi; e) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell’ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell’articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 2.   Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla seconda fase dell’operazione.
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Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata (Art. 118 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo