Art. 117

Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 giu 2021
Disposizioni transitorie 1.   Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi solo ai programmi operativi e alle operazioni sostenuti dal FESR, dal Fondo social europeo, dal Fondo di coesione e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in tale periodo. 2.   Il potere di adottare un atto delegato per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato conferito alla Commissione dall’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, resta in vigore per il periodo di programmazione 2021-2027. La delega di potere è esercitata conformemente all’ del presente regolamento.
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Disposizioni transitorie (Art. 117 Regolamento (UE) 2021/1060) — Testo vigente | Portale Normativo