Art. 5

Copertura geografica per la cooperazione transnazionale

In vigore dal 24 giu 2021
Copertura geografica per la cooperazione transnazionale 1.   Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, le regioni ammesse al sostegno del FESR sono le regioni dell'Unione di livello NUTS 2, incluse le regioni ultraperiferiche, che coprono territori transnazionali più estesi e tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi. 2.   Su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati, in sede di presentazione di un programma di cooperazione transnazionale, detto programma può anche includere una o più regioni ultraperiferiche dello Stato membro o degli Stati membri interessati. 3.   I programmi Interreg nel settore della cooperazione transnazionale possono interessare i territori seguenti, a prescindere del fatto che siano sostenuti, o meno, dal bilancio dell'Unione: a) le regioni dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito nonché Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino; b) i PTOM; c) le Isole Fær Øer; d) le regioni dei paesi partner nell'ambito dell'IPA III o dell'NDICI. 4.   Le regioni, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM di cui al paragrafo 3 sono regioni di livello NUTS 2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1059:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo