Art. 4
Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera
In vigore dal 24 giu 2021
Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera
1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni ammesse al sostegno del FESR sono le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner, nonché tutte le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km di mare, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione e laddove l'interazione transfrontaliera può effettivamente avere luogo.
2. I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, nonché Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino.
3. Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono le regioni di livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri e marittime tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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