Art. 26
Compiti del partner capofila
In vigore dal 24 giu 2021
Compiti del partner capofila
1. Il partner capofila:
a)
definisce con gli altri partner le modalità di un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, una sana gestione finanziaria del fondo dell'Unione interessato stanziato per l'operazione Interreg, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;
b)
assume la responsabilità di garantire l'attuazione dell'intera operazione Interreg; e
c)
assicura che le spese dichiarate da tutti i partner siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione Interreg e corrispondano alle attività concordate tra tutti i partner, anche nel rispetto del documento fornito dall'autorità di gestione ai sensi dell', paragrafo 6.
2. Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 1, lettera a), il partner capofila garantisce che gli altri partner ricevano in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato, entro i termini concordati da tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata al partner capofila. Non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con 'effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi a favore degli altri partner.
3. Qualunque partner in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa a un'operazione Interreg può essere designato come partner capofila.
Storico versioni
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