Art. 22

Ammissibilità delle spese

In vigore dal 24 giu 2021
Ammissibilità delle spese 1.   I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono: a) i costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al trasporto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono ai destinatari finali tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base; b) se il trasporto dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali non rientra nella lettera a), i costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di tali prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai depositi o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio, a un tasso forfettario dell'1 % dei costi di cui alla lettera a), o, in casi debitamente giustificati, i costi effettivamente sostenuti e pagati; c) i costi amministrativi, di trasporto, magazzinaggio e preparazione sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a un tasso forfettario del 7 % dei costi di cui alla lettera a) o del 7 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell' del regolamento (UE) n. 1308/2013; d) i costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate; e e) i costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a un tasso forfettario del 7 % dei costi di cui alla lettera a). 2.   I costi per l'elaborazione di sistemi di buoni o carte in forma elettronica o altra forma e i costi operativi corrispondenti sono ammissibili nell'ambito dell'assistenza tecnica a condizione che siano sostenuti dall'autorità di gestione o da un altro organismo pubblico che non è un beneficiario che distribuisce il buono o la carta ai destinatari finali, o a condizione che non siano inclusi tra i costi di cui al paragrafo 1, lettera c). 3.   Una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione dei costi ammissibili di cui a detto paragrafo, lettere c) ed e). 4.   Non sono ammissibili i costi seguenti: a) interessi passivi; b) acquisto di infrastrutture; e c) costi di beni di seconda mano.
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Ammissibilità delle spese (Art. 22 Regolamento (UE) 2021/1057) — Testo vigente | Portale Normativo