Art. 5
Meccanismo di ricompensa verde
In vigore dal 24 giu 2021
Meccanismo di ricompensa verde
1. Qualora, a norma dell', paragrafo 3, le risorse del JTF siano integrate prima del 31 dicembre 2024, le risorse aggiuntive sono ripartite fra gli Stati membri sulla base delle quote nazionali di cui all'allegato I.
2. Qualora, a norma dell', paragrafo 3, del presente regolamento, le risorse del JTF siano integrate dopo il 31 dicembre 2024, le risorse aggiuntive sono ripartite tra gli Stati membri secondo la metodologia di cui al secondo comma del presente paragrafo, sulla base della variazione delle emissioni di gas a effetto serra dei loro impianti industriali nel periodo dal 2018 all'ultimo anno per il quale sono disponibili dati, quali comunicati a norma dell' del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). La variazione delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro è calcolata aggregando le emissioni di gas a effetto serra unicamente delle regioni NUTS di livello 3 individuate nei piani territoriali per una transizione giusta a norma dell', paragrafo 1, del presente regolamento.
L'assegnazione di risorse aggiuntive per ciascuno Stato membro è determinata conformemente a quanto segue:
a)
per gli Stati membri che hanno conseguito una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conseguita da ciascuno Stato membro è calcolata esprimendo il livello delle emissioni di gas a effetto serra dell'ultimo anno di riferimento quale percentuale rispetto alle emissioni di gas a effetto serra osservate nel 2018; per gli Stati membri che non hanno conseguito una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, tale percentuale è fissata al 100 %;
b)
la quota finale per ciascuno Stato membro è ottenuta dividendo le quote nazionali di cui all'allegato I per le percentuali risultanti dalla lettera a); e
c)
il risultato del calcolo di cui alla lettera b) è riproporzionato per ottenere un totale del 100 %.
3. Gli Stati membri includono le risorse aggiuntive nei loro programmi e presentano una modifica del programma conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1056:oj#art-5