Art. 2

In vigore dal 27 mag 2021
Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/787, come modificato dal presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (CE) n. 110/2008 e sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
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