Art. 1
In vigore dal 27 mag 2021
All’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/787, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’allusione di cui ai paragrafi 2 e 3:
a)
non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica;
b)
figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera c); e
c)
in caso di allusioni nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose, è sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo dell’allusione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2021:1334:oj#art-1