Art. 33

Disposizioni transitorie

In vigore dal 20 mag 2021
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1475 o (UE) n. 375/2014 che continuano ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. 2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1475 o (UE) n. 375/2014. 3.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, e in deroga all’articolo 193, paragrafo 4, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento, le attività sostenute a norma del presente regolamento e i relativi costi possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se sono stati attuati e sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. 4.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027. 5.   Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli tra le azioni attuate nell’ambito del corpo europeo di solidarietà 2018-2020 e quelle da attuare nell’ambito del programma.
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