Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 mag 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«imposizione fiscale»: la materia — che comprende l’elaborazione, l’amministrazione, l’applicazione e la conformità — riguardante i seguenti dazi e imposte:
a)
imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (19);
b)
accise sull’alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (20);
c)
accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (21);
d)
imposte sui prodotti energetici e sull’elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (22);
e)
altre imposte e dazi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/24/UE del Consiglio (23), purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra Stati membri;
2)
«autorità fiscali»: autorità pubbliche e altri organismi competenti per l’imposizione fiscale o per le attività ad essa collegate;
3)
«sistema elettronico europeo»: un sistema elettronico necessario ai fini dell’imposizione fiscale e dell’esecuzione dei compiti delle autorità fiscali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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