Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 mag 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «imposizione fiscale»: la materia — che comprende l’elaborazione, l’amministrazione, l’applicazione e la conformità — riguardante i seguenti dazi e imposte: a) imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (19); b) accise sull’alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (20); c) accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (21); d) imposte sui prodotti energetici e sull’elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (22); e) altre imposte e dazi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/24/UE del Consiglio (23), purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra Stati membri; 2) «autorità fiscali»: autorità pubbliche e altri organismi competenti per l’imposizione fiscale o per le attività ad essa collegate; 3) «sistema elettronico europeo»: un sistema elettronico necessario ai fini dell’imposizione fiscale e dell’esecuzione dei compiti delle autorità fiscali.
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