Art. 1

Modifiche

In vigore dal 14 mag 2021
Modifiche Il regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) è modificato come segue: 1) L’ è modificato come segue: a) nel paragrafo 2, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (*) (*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nel caso in cui le autorità competenti, compresa la BCE, richiedano agli enti di adempiere agli obblighi di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali enti soddisfano anche su base subconsolidata i requisiti imposti nel presente regolamento su base consolidata.»; 2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata e date di riferimento per le segnalazioni e date d’invio per enti creditizi significativi che applicano gli IFRS per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 In conformità all’articolo 430, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza come previsto dall’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 su base consolidata.»; 3) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata e date di riferimento per le segnalazioni e date d’invio per enti creditizi significativi che applicano discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE In conformità all’articolo 430, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi significativi, diversi da quelli di cui all’articolo 4, che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come previsto dall’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.»; 4) L’articolo 6 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 includono le informazioni specificate nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, comprese le informazioni specificate nel modello 40.1 dell’allegato III di tale regolamento, e sono effettuate con la frequenza specificata in tale articolo.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 includono le informazioni specificate nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, comprese le informazioni specificate nel modello 40.1 dell’allegato IV di tale regolamento, e sono effettuate con la frequenza specificata in tale articolo.»; c) nei paragrafi 7 e 8, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»; 5) L’articolo 7 è modificato come segue: a) l'ultimo periodo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza da parte di tali enti creditizi sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nell’allegato I.»; b) nel paragrafo 2, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nell'allegato I.»; d) nel paragrafo 5, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»; 6) nelle lettere a) e b) dell’articolo 8, paragrafo 4, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»; 7) l’articolo 9, paragrafo 1, è modificato come segue: a) l'ultimo periodo della lettera a) è sostituito dal seguente: «Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.»; b) l'ultimo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente: «Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.»; 8) Nell’articolo 10, paragrafo 2, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»; 9) L’articolo 11 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell’allegato I.»; b) nel paragrafo 3, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»; c) l'ultimo periodo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «Tali segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell’allegato I.»; d) nel paragrafo 5, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»; 10) nelle lettere a) e b) dell’articolo 12, paragrafo 4, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»; 11) L’articolo 13 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell’allegato I.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell’allegato I.»; c) nei paragrafi 3 e 6, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451» ; 12) L’articolo 14 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nell’allegato II.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nell’allegato II.»; c) nei paragrafi 3 e 6, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451» ; 13) nelle lettere a) e b) dell’articolo 15, paragrafo 4, il riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014» è sostituito da un riferimento al «regolamento di esecuzione (UE) 2021/451»; 14) Gli allegati del regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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Modifiche (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/943) — Testo vigente | Portale Normativo