Art. 7

Partenariati europei

In vigore dal 10 mag 2021
Partenariati europei 1.   Parti del programma Euratom possono essere attuate attraverso partenariati europei. 2.   La partecipazione della Comunità ai partenariati europei può assumere una delle forme seguenti: a) partecipazione ai partenariati istituiti in base a memorandum d'intesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e partner pubblici o privati che precisano gli obiettivi del partenariato europeo, i corrispondenti impegni di tutte le parti interessate relativi ai contributi finanziari o in natura, gli indicatori chiave di prestazione e d'impatto, i risultati da produrre e le modalità di rendicontazione. Vi rientra anche l'identificazione di attività complementari di ricerca e innovazione attuate dai partner e dal programma Euratom (partenariati europei coprogrammati); b) partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione che precisa gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazione e d'impatto e i risultati da produrre, sulla base dell'impegno dei partner relativo ai contributi finanziari o in natura nonché dell'integrazione delle loro rispettive attività pertinenti attraverso un'azione di cofinanziamento a titolo del programma Euratom (partenariati europei cofinanziati). 3.   I partenariati europei: a) sono istituiti nel caso in cui essi permettano di realizzare più efficacemente gli obiettivi del programma Euratom rispetto alla sola Comunità se raffrontati ad altre forme di sostegno a titolo del programma Euratom; una quota appropriata del bilancio del programma Euratom è allocata a tali parti; b) aderiscono ai principi del valore aggiunto dell'Unione, della trasparenza e dell'apertura, e hanno 'impatto all'interno e a beneficio dell'Europa, del forte effetto leva su una scala sufficiente, degli impegni a lungo termine di tutte le parti interessate, della flessibilità nell'attuazione, della coerenza, del coordinamento e della complementarità con le iniziative unionali, locali, regionali, nazionali e, se del caso, internazionali o con altri partenariati europei; c) hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, sono limitati nel tempo e contemplano le condizioni per un graduale abbandono dei finanziamenti nell'ambito del programma Euratom. 4.   Le disposizioni e i criteri di selezione, attuazione, sorveglianza, valutazione e graduale abbandono dei partenariati europei sono enunciati nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/695.
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