Art. 5
Paesi terzi associati al programma Euratom
In vigore dal 10 mag 2021
Paesi terzi associati al programma Euratom
1. Il programma Euratom è aperto all'associazione dei paesi terzi seguenti:
a)
i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi della Comunità stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra la Comunità e tali paesi;
b)
i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi della Comunità stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra la Comunità e tali paesi;
c)
i territori e i paesi terzi che soddisfano tutti i criteri seguenti:
i)
possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
ii)
impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, con il sostegno di istituzioni democratiche;
iii)
promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.
2. L'associazione al programma Euratom di ciascuno dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera c) è conforme alle condizioni stabilite nell'accordo specifico che disciplina la partecipazione del paese terzo ai programmi della Comunità o dell'Unione, a condizione che l'accordo:
a)
garantisca un giusto equilibrio fra i contributi e i benefici del paese terzo che partecipa ai programmi della Comunità o dell'Unione;
b)
stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi della Comunità o dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e dei rispettivi costi amministrativi.
c)
non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma Euratom;
d)
garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
I contributi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
3. La portata dell'associazione al programma Euratom di ogni paese terzo tiene conto dell'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, si possono escludere da un accordo di associazione parti del programma Euratom per un dato paese.
4. L'accordo di associazione prevede, se del caso, la partecipazione reciproca di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati a norma delle condizioni indicate in tali programmi.
5. Se del caso, le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma Euratom, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma Euratom.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:765:oj#art-5