Art. 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
In vigore dal 7 mag 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
(1)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'articolo 53, paragrafo 2, lettere b) e c), e l'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 non si applicano ai contingenti tariffari e ai sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 e 09.0158.»;
(2)
l' è così modificato:
(a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando sono richiesti ulteriori documenti, essi sono conformi ai requisiti stabiliti al capo II e all'allegato II del presente regolamento.»;
(b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Se necessario, le autorità doganali possono richiedere inoltre al dichiarante o all'importatore di comprovare l'origine dei prodotti conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 o alle disposizioni pertinenti dell'accordo commerciale in questione.»;
(3)
l'articolo 13 è così modificato:
(a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 e 09.0169»;
(b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 e 09.0169 sono soggette alla presentazione del certificato di origine.»;
(4)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Gestione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine
09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164
I contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161 e 09.0163 sono utilizzati per presentare domanda per il codice NC ex 0202 20 30; i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0162 e 09.0164 sono utilizzati per presentare domanda per i codici NC ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90 e ex 0206 29 91.»;
(5)
l'articolo 18 è così modificato:
(a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164»;
(b)
al paragrafo 1, il numero d'ordine «09.0144» è soppresso;
(c)
al paragrafo 2, il numero d'ordine «09.0145» è soppresso;
(6)
l'articolo 19 è così modificato:
(a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164»;
(b)
al paragrafo 3, le parole «09.0144 e 09.0145 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine» sono soppresse;
(7)
l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 29
Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0159 e 09.0160
Il contingente tariffario 09.0159 è utilizzato per presentare domanda per il codice NC 0405 10; il contingente tariffario 09.0160 è utilizzato per presentare domanda per il codice NC 0405 90.»;
(8)
gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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