Art. 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
In vigore dal 7 mag 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
(1)
l'articolo 16 è così modificato:
(a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
alla lettera a), l'espressione «prima del» è sostituita dall'espressione «al più tardi il»;
ii)
alla lettera b), l'espressione «prima del» è sostituita dall'espressione «al più tardi il»;
(b)
al paragrafo 3, il primo comma è così modificato:
i)
alla lettera a), l'espressione «prima dell'» è sostituita dall'espressione «al più tardi l'»;
ii)
alla lettera b), l'espressione «prima del» è sostituita dall'espressione «al più tardi il»;
iii)
alla lettera c), l'espressione «prima del» è sostituita dall'espressione «al più tardi il»;
(2)
all'articolo 17 il paragrafo 5 è così modificato:
(a)
alla lettera a), l'espressione «prima del» è sostituita dall'espressione «al più tardi il»;
(b)
alla lettera b), l'espressione «prima del» è sostituita dall'espressione «al più tardi il»;
(3)
l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
Contenuto della domanda e del titolo
La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso contengono in ogni caso nella sezione 24 una delle diciture elencate nell'allegato XIV.»;
(4)
l'articolo 27 è così modificato:
(a)
al quarto comma, l'espressione «e 09.4168» è sostituita dall'espressione «, 09.4168, 09.4729, 09.4730 e 09.4731»;
(b)
è aggiunto il seguente sesto comma:
«Per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4729, 09.4730 e 09.4731, gli Stati membri notificano alla Commissione, a norma dell'articolo 16, i quantitativi in peso del prodotto e la Commissione li trasforma nell'equivalente peso specificato nell'allegato III.»;
(5)
l'articolo 29 è così modificato:
(a)
l'espressione «e 09.4168» è sostituita dall'espressione «, 09.4168, 09.4119, 09.4130 e 09.4154»;
(b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, le domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari 09.4729, 09.4730 e 09.4731 si riferiscono a un unico numero d'ordine e a un unico codice NC. La designazione delle merci e il loro codice NC sono indicati rispettivamente nelle sezioni 15 e 16 della domanda di titoli.»;
(6)
è inserito il seguente articolo 29 bis:
«Articolo 29 bis
Certificato di autenticità
1. Il certificato di autenticità, rilasciato da un organismo competente del Vietnam di cui all'allegato III, attestante che il riso appartiene a una delle varietà specifiche di riso “Fragrant” previste per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4731, è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato XIV.2 RISO – parte D. Origine Vietnam. I moduli sono redatti e compilati in lingua inglese.
2. Ogni certificato di autenticità reca nella casella superiore destra un numero di serie individuale attribuito dalle autorità emittenti. Le copie recano lo stesso numero dell'originale.
3. Il certificato di autenticità è valido 120 giorni dalla data del rilascio. Esso è valido soltanto se le caselle sono debitamente compilate e se è firmato. Per essere ritenuto debitamente firmato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data del rilascio, recare il timbro dell'organismo che lo ha rilasciato ed essere firmato dalla persona o dalle persone abilitate a tal fine.
4. Il certificato di autenticità è presentato alle autorità doganali per consentire di verificare se sussistano le condizioni necessarie per beneficiare del contingente tariffario per il numero d'ordine 09.4731. L'organismo competente del Vietnam di cui all'allegato III fornisce alla Commissione tutti gli elementi utili per verificare le informazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati.»;
(7)
all'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Una copia debitamente autenticata del certificato IMA 1 è presentata, unitamente al corrispondente titolo di importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro importatore all'atto stesso della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nell'Unione.»;
(8)
all'articolo 59, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le domande di titoli di esportazione sono accompagnate da una dichiarazione dell'importatore designato degli Stati Uniti che ne attesti l'idoneità ad importare in conformità alle norme statunitensi in materia di titoli di importazione di contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari di cui al titolo 7, sottotitolo A, parte 6, del »Code of Federal Regulations« (codice dei regolamenti federali). In caso di domanda elettronica, può essere presentata una copia elettronica di tale dichiarazione.»;
(9)
l'articolo 61 è così modificato:
(a)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
un elenco dei richiedenti, indicante il loro nome, indirizzo e numero EORI, se del caso;»;
(b)
al paragrafo 3, l'espressione «entro il» è sostituita da «al più tardi il»;
(10)
all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga all'articolo 6, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»;
(11)
l'articolo 72 è così modificato:
(a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga all'articolo 6, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»;
(b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'autorità emittente verifica che le informazioni contenute nel certificato di autenticità e nel certificato IMA 1 corrispondano alle informazioni ricevute dalla Commissione. In tal caso, e salvo istruzioni contrarie da parte della Commissione, l'autorità emittente rilascia i titoli di importazione senza indugio, entro sei giorni di calendario dal ricevimento della domanda presentata unitamente a un certificato di autenticità o a un certificato IMA 1.»;
(12)
gli allegati I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.2 RISO sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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