Art. 1

In vigore dal 7 mag 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato: 1) all’articolo 13, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) non sono oggetto delle prescrizioni particolari di cui all’allegato VIII o all’allegato X del presente regolamento, o di quelle previste dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 1, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.»; 2) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato, parte 1, del presente regolamento; 3) l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato, parte 2, del presente regolamento; 4) l’allegato X è modificato conformemente all’allegato, parte 3, del presente regolamento.
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