Art. 1
In vigore dal 7 mag 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
1)
all’articolo 13, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
non sono oggetto delle prescrizioni particolari di cui all’allegato VIII o all’allegato X del presente regolamento, o di quelle previste dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 1, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.»;
2)
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato, parte 1, del presente regolamento;
3)
l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato, parte 2, del presente regolamento;
4)
l’allegato X è modificato conformemente all’allegato, parte 3, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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