Art. 2

Responsabilità

In vigore dal 6 mag 2021
Responsabilità 1.   I meccanismi di governance dell’amministratore dell’indice di riferimento specificano in modo chiaro e ben documentato, nell’ambito della struttura organizzativa dell’amministratore, le responsabilità delle seguenti persone: a) le persone responsabili delle decisioni che potrebbero avere un impatto significativo sulla fornitura dell’indice di riferimento, in particolare quando l’adozione di tali decisioni è delegata; b) le persone responsabili della pubblicazione o della comunicazione di conflitti di interesse effettivi o potenziali a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011; c) le persone responsabili dell’istituzione di specifiche procedure di controllo interno per assicurare l’integrità e l’affidabilità del dipendente o della persona che determina l’indice di riferimento, di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1011; d) le persone responsabili della segnalazione interna di qualsiasi circostanza che possa dar luogo a conflitti di interesse. 2.   L’amministratore dell’indice di riferimento può decidere di non applicare il paragrafo 1, lettera d), a un indice di riferimento non significativo.
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Responsabilità (Art. 2 Regolamento (UE) 2021/1350) — Testo vigente | Portale Normativo