Art. 2
Responsabilità
In vigore dal 6 mag 2021
Responsabilità
1. I meccanismi di governance dell’amministratore dell’indice di riferimento specificano in modo chiaro e ben documentato, nell’ambito della struttura organizzativa dell’amministratore, le responsabilità delle seguenti persone:
a)
le persone responsabili delle decisioni che potrebbero avere un impatto significativo sulla fornitura dell’indice di riferimento, in particolare quando l’adozione di tali decisioni è delegata;
b)
le persone responsabili della pubblicazione o della comunicazione di conflitti di interesse effettivi o potenziali a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011;
c)
le persone responsabili dell’istituzione di specifiche procedure di controllo interno per assicurare l’integrità e l’affidabilità del dipendente o della persona che determina l’indice di riferimento, di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1011;
d)
le persone responsabili della segnalazione interna di qualsiasi circostanza che possa dar luogo a conflitti di interesse.
2. L’amministratore dell’indice di riferimento può decidere di non applicare il paragrafo 1, lettera d), a un indice di riferimento non significativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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