Art. 1
Procedure decisionali, attribuzione delle funzioni e delle responsabilità e linee gerarchiche
In vigore dal 6 mag 2021
Procedure decisionali, attribuzione delle funzioni e delle responsabilità e linee gerarchiche
1. I meccanismi di governance dell’amministratore dell’indice di riferimento sono approvati dall’organo di gestione, se del caso, e specificano in modo chiaro e ben documentato tutti i seguenti elementi:
a)
le procedure per le decisioni della dirigenza;
b)
un organigramma dell’amministratore dell’indice di riferimento che indichi le modalità di attribuzione delle funzioni e delle responsabilità alle persone direttamente coinvolte nella fornitura dell’indice di riferimento;
c)
le linee gerarchiche.
2. Le procedure di cui al paragrafo 1, lettera a), riguardano tutti i seguenti elementi, ove applicabili:
a)
la composizione, i ruoli e le responsabilità dell’organo di gestione e dei relativi comitati;
b)
la struttura dell’organo di gestione;
c)
la designazione dell’organo di gestione.
3. L’organigramma di cui al paragrafo 1, lettera b), specifica le funzioni esternalizzate all’interno e all’esterno del gruppo dell’amministratore e l’eventuale personale condiviso all’interno del gruppo dell’amministratore. Nell’attribuire funzioni e responsabilità, i meccanismi di governance dell’amministratore garantiscono che, quando le persone svolgono più funzioni o partecipano a vari comitati, esse siano in grado di dedicare tempo sufficiente alle funzioni e alle responsabilità loro attribuite e non siano impossibilitate a esercitare le proprie funzioni in modo onesto, equo e professionale.
Ai fini del primo comma, l’amministratore tiene conto del numero di riunioni cui la persona interessata deve partecipare, della natura della posizione specifica e delle relative responsabilità, nonché del fatto che la persona interessata svolga eventuali altre funzioni o attività.
4. I meccanismi di governance dell’amministratore dell’indice di riferimento prevedono un quadro chiaro in materia di retribuzione per tutte le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell’indice di riferimento, in considerazione delle funzioni e delle responsabilità loro attribuite.
5. L’amministratore dell’indice di riferimento può decidere di non applicare il paragrafo 2, lettera c), e il paragrafo 4 a un indice di riferimento non significativo.
6. L’amministratore dell’indice di riferimento può decidere di non applicare il paragrafo 2, lettera c), e il paragrafo 4 se tale deroga è appropriata e proporzionata, tenuto conto dei seguenti elementi:
a)
la natura, la portata e la complessità delle attività dell’amministratore;
b)
la probabilità che sorga un conflitto di interesse tra la fornitura dell’indice di riferimento e qualsiasi altra attività dell’amministratore;
c)
il livello di discrezionalità associato al processo di fornitura dell’indice di riferimento.
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