Art. 1

Procedure decisionali, attribuzione delle funzioni e delle responsabilità e linee gerarchiche

In vigore dal 6 mag 2021
Procedure decisionali, attribuzione delle funzioni e delle responsabilità e linee gerarchiche 1.   I meccanismi di governance dell’amministratore dell’indice di riferimento sono approvati dall’organo di gestione, se del caso, e specificano in modo chiaro e ben documentato tutti i seguenti elementi: a) le procedure per le decisioni della dirigenza; b) un organigramma dell’amministratore dell’indice di riferimento che indichi le modalità di attribuzione delle funzioni e delle responsabilità alle persone direttamente coinvolte nella fornitura dell’indice di riferimento; c) le linee gerarchiche. 2.   Le procedure di cui al paragrafo 1, lettera a), riguardano tutti i seguenti elementi, ove applicabili: a) la composizione, i ruoli e le responsabilità dell’organo di gestione e dei relativi comitati; b) la struttura dell’organo di gestione; c) la designazione dell’organo di gestione. 3.   L’organigramma di cui al paragrafo 1, lettera b), specifica le funzioni esternalizzate all’interno e all’esterno del gruppo dell’amministratore e l’eventuale personale condiviso all’interno del gruppo dell’amministratore. Nell’attribuire funzioni e responsabilità, i meccanismi di governance dell’amministratore garantiscono che, quando le persone svolgono più funzioni o partecipano a vari comitati, esse siano in grado di dedicare tempo sufficiente alle funzioni e alle responsabilità loro attribuite e non siano impossibilitate a esercitare le proprie funzioni in modo onesto, equo e professionale. Ai fini del primo comma, l’amministratore tiene conto del numero di riunioni cui la persona interessata deve partecipare, della natura della posizione specifica e delle relative responsabilità, nonché del fatto che la persona interessata svolga eventuali altre funzioni o attività. 4.   I meccanismi di governance dell’amministratore dell’indice di riferimento prevedono un quadro chiaro in materia di retribuzione per tutte le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell’indice di riferimento, in considerazione delle funzioni e delle responsabilità loro attribuite. 5.   L’amministratore dell’indice di riferimento può decidere di non applicare il paragrafo 2, lettera c), e il paragrafo 4 a un indice di riferimento non significativo. 6.   L’amministratore dell’indice di riferimento può decidere di non applicare il paragrafo 2, lettera c), e il paragrafo 4 se tale deroga è appropriata e proporzionata, tenuto conto dei seguenti elementi: a) la natura, la portata e la complessità delle attività dell’amministratore; b) la probabilità che sorga un conflitto di interesse tra la fornitura dell’indice di riferimento e qualsiasi altra attività dell’amministratore; c) il livello di discrezionalità associato al processo di fornitura dell’indice di riferimento.
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Procedure decisionali, attribuzione delle funzioni e delle responsabilità e linee gerarchiche (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1350) — Testo vigente | Portale Normativo