Art. 1

Criteri di valutazione del trasferimento al nuovo amministratore

In vigore dal 6 mag 2021
Criteri di valutazione del trasferimento al nuovo amministratore Per valutare le modalità di trasferimento dell’indice di riferimento critico al nuovo amministratore, le autorità competenti prendono in considerazione tutti i seguenti criteri: a) se il nuovo amministratore proposto nella valutazione presentata dall’attuale amministratore a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2016/1011: i) è ubicato nello stesso Stato membro dell’attuale amministratore o in un altro Stato membro, nel qual caso l’autorità competente, se necessario, coopera con l’autorità competente dello Stato membro del nuovo amministratore per valutare se la vigilanza dell’indice di riferimento critico sarà garantita nel corso dell’intero trasferimento al nuovo amministratore; ii) è un’entità sottoposta a vigilanza e, in tal caso, per quali attività è sottoposta a vigilanza e se esistono conflitti di interesse effettivi o potenziali con le attività attualmente svolte dall’entità; iii) è un utente dell’indice di riferimento e, in tal caso, se i conflitti di interesse che possono sorgere siano adeguatamente attenuati; iv) è già autorizzato come amministratore di indici di riferimento a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011; v) fornisce già indici di riferimento e, in caso affermativo, se tali indici di riferimento sono critici, significativi, non significativi, di merci o di tassi di interesse; b) se l’attuale amministratore dell’indice di riferimento critico ha informato i contributori di dati, gli utenti e altri portatori di interessi o ha condotto consultazioni pubbliche in merito al possibile trasferimento dell’indice di riferimento critico al nuovo amministratore; c) il modo in cui il nuovo amministratore intende calcolare l’indice di riferimento critico e se intende modificare uno qualsiasi dei seguenti elementi relativi all’indice di riferimento critico e, in caso affermativo, in che modo l’amministratore garantirà la conformità di tali elementi al regolamento (UE) 2016/1011: i) la metodologia, compresa la qualità dei dati, e il suo riesame; ii) la politica relativa al calcolo dell’indice di riferimento in caso di emergenza; iii) le procedure per la gestione degli errori nei dati o nella rideterminazione dell’indice di riferimento; iv) il codice di condotta; d) se il nuovo amministratore avrà accesso agli stessi dati dell’attuale amministratore, compresi i dati storici detenuti dall’attuale amministratore; e) se le infrastrutture informatiche del nuovo amministratore sono state adeguatamente testate per la fornitura dell’indice di riferimento critico; f) se l’indice di riferimento critico si basa su dati forniti da un gruppo di contributori di dati, in che modo il nuovo amministratore intende soddisfare il requisito di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011, e se gli attuali contributori di dati continueranno a far parte del gruppo dopo il trasferimento dell’indice di riferimento al nuovo amministratore; g) il modo in cui il nuovo amministratore intende pubblicare l’indice di riferimento critico, comprese le modalità di pubblicazione giornaliera standard, la frequenza di pubblicazione, l’indirizzo del sito web e se l’indice di riferimento critico sarà accessibile a pagamento o gratuitamente; h) se esiste un piano dettagliato per la data di trasferimento e, in caso affermativo, se tale piano tratta tutte le possibili questioni, comprese quelle contrattuali, derivanti dal trasferimento dell’indice di riferimento critico al nuovo amministratore; i) i rischi legali connessi al trasferimento, compreso il rischio di impossibilità ad adempiere il contratto; j) le implicazioni contabili e fiscali dell’indice di riferimento critico fornito dal nuovo amministratore; k) l’impatto del trasferimento sulle infrastrutture dei mercati finanziari, comprese le stanze di compensazione.
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