Art. 2

Criteri di valutazione della cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico

In vigore dal 6 mag 2021
Criteri di valutazione della cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico 1.   Per valutare le modalità di cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico, le autorità competenti prendono in considerazione tutti i seguenti criteri: a) l’efficacia della procedura stabilita a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, in particolare: i) se la procedura definisce con precisione le azioni che l’amministratore deve intraprendere per la cessazione ordinata della fornitura dell’indice di riferimento critico; ii) se, considerate le circostanze del caso specifico, tali azioni saranno adeguate a garantire la cessazione ordinata della fornitura dell’indice di riferimento critico, tenendo conto anche del criterio di cui alla lettera b); iii) quando la procedura è stata elaborata e la data dell’ultimo aggiornamento; b) i piani scritti di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, in particolare: i) se detti piani scritti designano adeguati indici di riferimento alternativi cui si può fare riferimento per sostituire l’indice di riferimento critico e, in caso affermativo, se i piani scritti designano lo stesso indice di riferimento o indici di riferimento alternativi diversi; ii) nel caso in cui i piani scritti designano lo stesso indice di riferimento alternativo, se l’indice di riferimento è stato adottato in classi di attività diverse; iii) se gli eventi determinanti la cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico inclusi nei piani scritti siano gli stessi per tutti i piani elaborati dalle entità sottoposte a vigilanza che utilizzano l’indice di riferimento critico, laddove sia possibile valutarlo; c) se gli amministratori degli indici di riferimento alternativi di cui alla lettera b), punto i), sono autorizzati; d) ove possibile, se la cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico può avere gravi ripercussioni sull’integrità del mercato, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull’economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese (4); e) se la cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico configura un evento di forza maggiore; f) le dinamiche del mercato sottostante o della realtà economica che l’indice di riferimento critico intende misurare e se esistono dati di qualità e quantità sufficienti a rappresentare con precisione il mercato sottostante o la realtà economica; g) se l’amministratore ha informato i contributori di dati per l’indice di riferimento critico, gli utenti dell’indice di riferimento e altri portatori di interessi o ha condotto consultazioni pubbliche in merito alla possibile cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico; h) eventuali rischi legali connessi alla cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico; i) le implicazioni contabili e fiscali della cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico; j) l’impatto della cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico sulle infrastrutture di mercato, comprese le stanze di compensazione. Ai fini della lettera c), se gli amministratori degli indici di riferimento alternativi di cui alla lettera b), punto i), non sono autorizzati, l’autorità competente valuta le condizioni della loro autorizzazione a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011 e valuta se sia necessario un periodo di amministrazione obbligatoria dell’indice di riferimento critico per consentire l’autorizzazione degli amministratori degli indici di riferimento alternativi. 2.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può valutare se la procedura stabilita dall’amministratore a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sia appropriata, tenuto conto dei seguenti elementi relativi agli strumenti finanziari, ai contratti finanziari o ai fondi di investimento collegati all’indice di riferimento critico: a) il loro volume e il loro valore; b) il termine, la durata, la scadenza o la data di scadenza degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e di qualsiasi altro documento concluso per misurare la performance di un fondo di investimento mediante un indice o una combinazione di indici al fine di monitorare il rendimento dell’indice o combinazione di indici, di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. c) se l’indice di riferimento critico continuerà ad essere fornito nel corso di un periodo transitorio o di liquidazione; d) se la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 prevede le modifiche dell’indice di riferimento critico che possano rendersi necessarie per garantire che l’indice di riferimento critico rimanga affidabile e rappresentativo del mercato sottostante o della realtà economica che intende misurare per tutto il periodo di cui al paragrafo 2, lettera c); e) la probabilità che lo strumento finanziario, il contratto finanziario o altro documento concluso per misurare la performance di un fondo di investimento mediante un indice o una combinazione di indici al fine di monitorare il rendimento dell’indice o combinazione di indici, di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance non sia adempiuto o che le sue clausole siano violate in caso di cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico.
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Criteri di valutazione della cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico (Art. 2 Regolamento (UE) 2021/1349) — Testo vigente | Portale Normativo