Art. 2

Criteri a livello dell’indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento

In vigore dal 6 mag 2021
Criteri a livello dell’indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento Le autorità competenti possono esigere modifiche della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 se ritengono che tale dichiarazione non sia chiara sul motivo per cui è opportuno che l’amministratore interessato non rispetti uno o più dei requisiti o obblighi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 e, più in particolare, in caso di mancanza di chiarezza in merito ai seguenti elementi: a) il livello di controllo sulla fornitura dei dati e se, tenuto conto della natura dei dati, tale livello di controllo sia sufficiente a garantire l’accuratezza, l’integrità e l’affidabilità dei dati; b) la trasparenza delle procedure di consultazione su qualunque modifica metodologica rilevante dell’indice di riferimento non significativo, tenendo conto della complessità della metodologia e della natura dei dati utilizzati; c) il processo di segnalazione di casi di manipolazione o tentata manipolazione dell’indice di riferimento non significativo, in particolare in relazione al monitoraggio dei dati e dei contributori di dati; d) ove l’indice di riferimento non significativo si basi su dati ottenuti da contributori, il codice di condotta e se, tenendo conto della natura dei dati, esso comprenda misure di salvaguardia dell’integrità dei dati utilizzati; e) la capacità dell’amministratore di riesaminare e riferire sull’applicazione da parte dell’amministratore della metodologia dell’indice di riferimento non significativo e sul rispetto del regolamento (UE) 2016/1011; f) qualora i dati siano forniti da un contributore di dati sottoposto a vigilanza, il fatto che vi siano o meno controlli appropriati per assicurare l’accuratezza, l’integrità e l’affidabilità dei dati.
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Criteri a livello dell’indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento (Art. 2 Regolamento (UE) 2021/1348) — Testo vigente | Portale Normativo