Art. 2
Criteri a livello dell’indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento
In vigore dal 6 mag 2021
Criteri a livello dell’indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento
Le autorità competenti possono esigere modifiche della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 se ritengono che tale dichiarazione non sia chiara sul motivo per cui è opportuno che l’amministratore interessato non rispetti uno o più dei requisiti o obblighi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 e, più in particolare, in caso di mancanza di chiarezza in merito ai seguenti elementi:
a)
il livello di controllo sulla fornitura dei dati e se, tenuto conto della natura dei dati, tale livello di controllo sia sufficiente a garantire l’accuratezza, l’integrità e l’affidabilità dei dati;
b)
la trasparenza delle procedure di consultazione su qualunque modifica metodologica rilevante dell’indice di riferimento non significativo, tenendo conto della complessità della metodologia e della natura dei dati utilizzati;
c)
il processo di segnalazione di casi di manipolazione o tentata manipolazione dell’indice di riferimento non significativo, in particolare in relazione al monitoraggio dei dati e dei contributori di dati;
d)
ove l’indice di riferimento non significativo si basi su dati ottenuti da contributori, il codice di condotta e se, tenendo conto della natura dei dati, esso comprenda misure di salvaguardia dell’integrità dei dati utilizzati;
e)
la capacità dell’amministratore di riesaminare e riferire sull’applicazione da parte dell’amministratore della metodologia dell’indice di riferimento non significativo e sul rispetto del regolamento (UE) 2016/1011;
f)
qualora i dati siano forniti da un contributore di dati sottoposto a vigilanza, il fatto che vi siano o meno controlli appropriati per assicurare l’accuratezza, l’integrità e l’affidabilità dei dati.
Storico versioni
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