Art. 1
Criteri a livello dell’amministratore
In vigore dal 6 mag 2021
Criteri a livello dell’amministratore
Le autorità competenti possono esigere modifiche della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 se ritengono che tale dichiarazione non sia chiara sul motivo per cui è opportuno che all’amministratore interessato sia concesso di non rispettare uno o più requisiti o obblighi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 e, più in particolare, in caso di mancanza di chiarezza in merito ai seguenti elementi:
a)
la struttura organizzativa dell’amministratore interessato e i conflitti di interesse che possono insorgere a causa di tale struttura;
b)
l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse relativi ai dipendenti dell’amministratore interessato, alle persone i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e alle persone direttamente coinvolte nella fornitura dell’indice di riferimento non significativo;
c)
il processo di sorveglianza della fornitura dell’indice di riferimento non significativo, tenendo conto della vulnerabilità dell’indice di riferimento in questione e delle dimensioni dell’organizzazione dell’amministratore;
d)
il sistema dei controlli per la fornitura o la pubblicazione dell’indice di riferimento non significativo o per la sua messa a disposizione, compresa l’esposizione dell’amministratore al rischio operativo, al rischio in materia di continuità operativa o al rischio di interruzione del processo di fornitura dell’indice di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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