Art. 3

Informazioni da scambiare

In vigore dal 5 mag 2021
Informazioni da scambiare Su richiesta presentata a norma dell’, le autorità competenti e le AEV si scambiano almeno le seguenti informazioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402: a) informazioni sulle modalità, le procedure e i meccanismi di cui all’articolo 30, paragrafo 2, di detto regolamento; b) informazioni sulle politiche e le procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 30, paragrafo 3, di detto regolamento; c) informazioni sugli effetti specifici e i rischi rilevanti di cui all’articolo 30, paragrafo 4, di detto regolamento; d) informazioni e, se disponibili, relazioni o estratti di relazioni su eventuali indagini o procedimenti avviati in relazione alle situazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, di detto regolamento; e) informazioni e, se disponibili, relazioni o estratti di relazioni su eventuali sanzioni penali, sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi imposti o adottati a norma dell’articolo 32 o dell’articolo 34 di detto regolamento.
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