Art. 3
Informazioni da scambiare
In vigore dal 5 mag 2021
Informazioni da scambiare
Su richiesta presentata a norma dell’, le autorità competenti e le AEV si scambiano almeno le seguenti informazioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402:
a)
informazioni sulle modalità, le procedure e i meccanismi di cui all’articolo 30, paragrafo 2, di detto regolamento;
b)
informazioni sulle politiche e le procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 30, paragrafo 3, di detto regolamento;
c)
informazioni sugli effetti specifici e i rischi rilevanti di cui all’articolo 30, paragrafo 4, di detto regolamento;
d)
informazioni e, se disponibili, relazioni o estratti di relazioni su eventuali indagini o procedimenti avviati in relazione alle situazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, di detto regolamento;
e)
informazioni e, se disponibili, relazioni o estratti di relazioni su eventuali sanzioni penali, sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi imposti o adottati a norma dell’articolo 32 o dell’articolo 34 di detto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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